Monthly Archives: febbraio 2015

Riqualificazione energetica degli edifici – Le novità 2017

A seguito dei chiarimenti forniti con la circolare del 12 Settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova versione, aggiornata a Settembre 2017, della guida alle detrazioni fiscali per le Riqualificazioni  energetiche degli edifici (in allegato in basso).

I condomìni minimi

Le novità principali rispetto alla versione precedente (aggiornata a gennaio 2016) riguardano i cosiddetti condomìni minimi, la nuova guida ricorda che il pagamento degli interventi incentivati deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta).

In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute riportando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.

Cumulabilità, fotovotaico e sistemi di accumulo

Di recente l’Agenzia, rispondendo ad un quesito di QualEnergia.it ha fatto chiarezza sulla cumulabilità tra detrazioni fiscali del 50% e del 65% e altri incentivi, quali quelli regionali.

La detrazioni fiscale per le ristrutturazioni, ricordiamo, incentiva anche l’installazione di impianti fotovoltaici domestici, come chiarito dalla circolare 22/E (in allegato in basso).

Sempre rispondendo ad una nostra richiesta, dalle Entrate hanno di recente spiegato quando si può godere della detrazione anche per dotarsi di un sistema di accumulo dell’energia da abbinare al  FV (o ad un altro impianto a rinnovabili).

Ricordiamo in breve le caratteristiche dell’incentivo, rimandando alla guida per approfondimenti:

Gli interventi incentivati

La lista è molto lunga, in genere tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro.

Per fare una lista non esaustiva si ha diritto allo sgravio per: accorpamenti di locali, allargamento o nuova realizzazione di porte, finestre, lucernari, rimozione di barriere architettoniche o rifacimento scalini, installazioni di antifurti, citofoni, inferriate, cancelli, montascale, montacarichi, ascensori, di stufe, caldaie, condizionatori, impianti fotovoltaici con o senza batteria, realizzazione ex-novo di box auto o garage , impianti elettrici ed idrici, scarichi, canne fumarie, grondaie, ritinteggiatura o rifacimento della facciata, marciapiedi e pavimentazioni esterne, serramenti e saracinesche, trasformazione di un balcone in veranda, opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica, rifacimento del tetto e molti altri interventi ancora altri ancora.

Chi ne può beneficiare

Chi paga l’Irpef ossia le persone fisiche. Possono goderne non solo i proprietari ma anche i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi – ad esempio un inquilino – a patto che ne sostengano le spese.

Può chiedere la detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture, anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. Le società e gli imprenditori individuali ne hanno diritto solo per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.

In caso di vendita, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente dell’immobile, se persona fisica. In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente.

Come funziona

Porta in detrazione su 10 anni, tramite quote di pari importo, il 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 96mila euro per edificio (cioè il 50% di una spesa di 192mila euro).

Non è cumulabile – per i medesimi interventi – con la detrazione del 65% per l’efficienza energetica. Sono detraibili tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative.

La guida alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie aggiornata a marzo 2016 (pdf)

Si veda anche:

La guida al bonus mobili aggiornata a marzo 2016 (pdf)

La circolare n. 3/E del 02/03/2016

La guida alle detrazioni fiscali del 65% per il risparmio energetico aggiornata al 2016

Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate su detrazioni fiscali 50 e 65% e cumulabilità con incentivi regionali

Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate su detrazioni fiscali e accumulo per il fotovoltaico

La risoluzione Agenzia delle Entrate 22/E del 2 aprile 2013 su fotovoltaico e detrazioni (pdf)

Detrazioni fiscali del 50%, la guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a Settembre 2017

 

Il GSE autorizza l’accumulo per gli impianti FV esistenti

Il GSE autorizza l’accumulo per gli impianti FV esistenti. Il GSE Gestore Servizi Energetici, con una comunicazione del 23 dicembre, ha autorizzato l’integrazione dei sistemi di accumulo ad impianti fotovoltaici esistenti. E’ la notizia che aspettavamo da tanto e che annulla la comunicazione del settembre 2013 che impediva il collegamento di sistemi ad accumulo su impianti esistenti.Il GSE inoltre fornisce le prescrizioni che i sistemi di accumulo dovranno rispettare.I sistemi di accumulo dovranno essere integrati nel sistema elettrico nel rispetto delle disposizioni inerenti l’erogazione del servizio di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento dell’energia elettrica previste nella delibera 574/2014/R/EEL, nonché nel rispetto delle norme CEI di riferimento, ai sensi della delibera 642/2014/R/EEL.A partire dal 1° gennaio 2015, è possibile installare sistemi di accumulo su impianti incentivati e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, fatto salvo il caso di impianti fotovoltaici fino a 20 kW in scambio sul posto che accedono agli incentivi del Primo Conto energia D.M. 28 luglio 2005, modificato dal D.M. 6 febbraio 2006  per i quali l’installazione di sistemi di accumulo, non è operativamente compatibile con l’erogazione degli incentivi di cui ai medesimi decreti interministeriali.Per consentire l’erogazione del servizio di misura in presenza di sistemi di accumulo e l’erogazione degli incentivi e/o il riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, è necessario che:l’impianto su cui viene installato il sistema di accumulo sia dotato di idonee apparecchiature di misurail Soggetto Responsabile invii al GSE, entro 30 giorni dalla data di primo parallelo con la rete elettrica del sistema di accumulo, la comunicazione di installazione di sistemi di accumulo all’indirizzo info@pec.gse.it, redatta utilizzando le indicazioni fornite dal GSE.Il mancato rispetto delle disposizioni determinerà la sospensione dell’erogazione delle tariffe incentivanti e/o degli altri benefici e riconoscimenti previsti per l’impianto a partire dalla data di primo parallelo con la rete elettrica del sistema di accumulo.Qualora, in occasione dell’installazione del sistema di accumulo, l’impianto incentivato dovesse essere interessato da un fermo di produzione, il Soggetto Responsabile è tenuto a informarne tempestivamente il GSE.

via Il GSE autorizza l’accumulo per gli impianti FV esistenti

Storage – Accumulo

Il seguente link mostra le caratteristiche ed i vantaggi del sistema di accumulo di energia pulita dal tuo impianto solare fotovoltaico…

LA TUA ENERGIA PULITA DISPONIBILE 24 H AL GIORNO!!!

enSolarGreen

Il seguente link mostra come scegliere la configurazione del Vostro impianto

Guida rapida alla configurazione enSolar Green

Il seguente link mostra le caratteristiche delle batterie

Batteria LPS

Esempio di installazione Kit Solare fotovoltaico-Storage

Inverter – Armadio – Configurazione per Storage 5 kW (Storage A)

Fotovoltaico  4 kWp (Storage A)

Inverter – Armadio  per Storage 3 kW (Storage B)

Fotovoltaico 2.5 kWp (Storage B)